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Come gestire al meglio le perdite sui crediti con le novità 2014.

Gestire bene i crediti commerciali è indispensabile per la buona salute dell’impresa.

Riscuotere i crediti è imperativo, ma quando questo non è possibile, la perdita sul credito va gestita con accortezza.

Sino a ieri, un credito non esigito poteva danneggiare l’impresa due volte: col mancato guadagno e con la beffa fiscale. La legge di stabilità ha corretto questa anomalia ed ha dato all’impresa maggiori possibilità per dedurre le perdite sui crediti.

Le novità

Innanzi tutto, ricordiamo che gli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità della perdita fiscale sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Con la riforma della legge di stabilità è stata inoltre prevista la deducibilità delle perdite a seguito di accordo di ristrutturazione dei debiti, non solo quindi nel caso di procedure concorsuali, così come è stata estesa la deducibilità ai crediti ormai prescritti.

È stata altresì prevista la deducibilità delle perdite su crediti qualora il credito stesso sia stato cancellato dal bilancio nel rispetto dei principi contabili internazionali, creando in tal modo un’ingiusta disparità tra imprese IAS adopter e imprese che adottano i principi contabili nazionali. Con la legge di stabilità 2014 è stata finalmente riconosciuta la piena deducibilità alle perdite su crediti iscritte in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali, eliminando quindi la distinzione prima posta tra principi contabili nazionali ed internazionali. Rimane ovviamente sempre fermo il potere in capo all’Amministrazione Finanziaria di disconoscere la deducibilità delle perdite qualora vi sia stata un’errata applicazione dei principi contabili, ma può dirsi, in linea generale, che aumentano notevolmente le fattispecie riconosciute ai fini della deducibilità, riducendo i contenziosi a seguito di orientamenti particolarmente restrittivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si pensi infatti ai casi di cessione pro soluto del credito, alla rinuncia all’incasso o alla transazione: tutte situazioni, queste, alle quali il principio contabile OIC 15 connette la rilevazione di una perdita su crediti. In questi casi, pertanto, sarà possibile procedere con la rilevazione della perdita su crediti, senza la necessità di dimostrare gli elementi “certi e precisi” richiesti dalla norma, e sui quali l’Agenzia delle Entrate aveva da sempre mostrato un atteggiamento estremamente restrittivo.

Si ricordano infatti, a tal proposito, i chiarimenti espressi con la Circolare 26/E del 2013, con la quale, sempre con riferimento alle ipotesi sopra richiamate, era stato chiarito che:

1. nel caso della transazione, la perdita può essere dedotta quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall’istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). È inoltre necessario dimostrare le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive;

2. nel caso della cessione del credito, è possibile rilevare una perdita su crediti solo se la stessa comporti la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore e il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati. In caso di cessione ad altri soggetti la perdita è deducibile quando si presenta d’ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero. Ma in questo caso ci deve essere stato almeno un tentativo di recupero (es. raccomandata di sollecito);

3. infine, nel caso di atto di rinuncia al credito, la perdita è deducibile solo se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive (altrimenti è un atto di liberalità indeducibile). In alternativa, è necessario dimostrare la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico sul credito, come ad esempio il caso di decesso del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all’eredità. *

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*Testo liberamente riadattato da Fiscal focus.

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